Cori razzisti nel derby della Capitale: il Giudice Sportivo chiede il supplemento di indagine

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Il derby tra Roma e Lazio è iniziato nel peggiore dei modi con dei tafferugli nel pre partita, per poi proseguire sulla scia negativa sugli spalti, dove entrambe le tifoserie si sono macchiate con cori razzisti. Il Giudice Sportivo non vuole far passare inosservate le dinamiche e ha chiesto un supplemento di indagine alla Procura Federale. Si parla di cori di stampo discriminatorio a livello razziale e religioso.

IL COMUNICATO - "Il Giudice sportivo, Letta la relazione pervenuta dalla Procura Federale; con riferimento ai cori di discriminazione razziale e religiosa, intonati dalle tifoserie delle società Roma e Lazio sia prima che durante la gara, riportati dettagliatamente nel medesimo rapporto della Procura Federale a partire dalle ore 16.44 del giorno della gara, assumono rilevanza, per dimensione e percezione segnalate dai rappresentanti della stessa Procura, i seguenti eventi intervenuti durante la gara. Cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1' e 28' primo tempo e 51' secondo tempo).
Coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35' primo tempo);
Coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22' secondo tempo)".

Il comunicato prosegue così: “Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico. Si invita, inoltre, la Procura Federale a relazionare, a titolo di supplemento, in ordine a eventuali ulteriori fatti avvenuti e comportamenti tenuti dai tesserati al termine dell’incontro, disponendosi in ogni caso, a norma dell’art. 61, comma 1, ultimo periodo, CGS, l’inoltro degli esiti delle indagini eventualmente avviate d’ufficio, ai fini delle valutazioni e delle determinazioni finali spettanti a questo Giudice Sportivo in base alla competenza generale a decidere prevista dagli artt. 65, comma 1 lett. a), e 61, comma 1, CGS, nonché dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) CGS CONI, trattandosi di eventi accaduti in occasione dello svolgimento della gara”.